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informa aziende - 2 - Agevolazione acquisto prima casa

Diverso trattamento impositivo ai fini dell'IVA e del registro

 

Dal 1° gennaio  2014 sono entrate  in vigore rilevanti novità per quanto concerne l’applicazione  delle imposte d’atto agli atti di trasferimento immobiliare.

In breve, l’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, è stato sostituito da  una  nuova  norma  che  prevede,  in  luogo  delle  previgenti  11  diverse fattispecie, tre sole aliquote dell’imposta di registro applicabili a tutti gli atti di trasferimento immobiliare:

-  l’aliquota  del  2%,  applicabile  ai  trasferimenti  di  abitazioni  per  i  quali sussistono le condizioni per l’accesso all’agevolazione “prima casa”;

- l’aliquota del 12%, applicabile ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;

- l’aliquota del 9%, applicabile in tutti gli altri casi.

 
 
 
 
 

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