Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore rilevanti novità per quanto concerne l’applicazione delle imposte d’atto agli atti di trasferimento immobiliare.
In breve, l’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, è stato sostituito da una nuova norma che prevede, in luogo delle previgenti 11 diverse fattispecie, tre sole aliquote dell’imposta di registro applicabili a tutti gli atti di trasferimento immobiliare:
- l’aliquota del 2%, applicabile ai trasferimenti di abitazioni per i quali sussistono le condizioni per l’accesso all’agevolazione “prima casa”;
- l’aliquota del 12%, applicabile ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
- l’aliquota del 9%, applicabile in tutti gli altri casi. |