I soggetti titolari di partita Iva, che effettuano liquidazioni e versamenti mensili (art. 1, D.P.R. 100/1998) e liquidazioni e versamenti trimestrali (art. 7, D.P.R. 542/1999, art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972), devono versare entro il 27.12.2013 l’acconto Iva 2013.
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2013;
- i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30.11.2013 se contribuenti mensili, entro il 30.9.2013 se contribuenti trimestrali;
- i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (dicembre/quarto trimestre 2012) o che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione 2013 con un’eccedenza a credito;
- i contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117, L. 244/2007);
- i contribuenti che per il 2013 hanno usufruito del regime agevolato delle nuove iniziative produttive ex art. 13, L. 388/2000;
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili Iva;
- i contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti esercenti attività di intrattenimento ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni che applicano il regime di cui alla L. 398/1991.
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