Entro il 16.12.2013 deve essere pagata la seconda rata dell’IMU per il 2013, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.
Tuttavia, con l’art. 1 del DL 30.11.2013 n. 133 (pubblicato sulla G.U. 30.11.2013 n. 281) è stato stabilito che il versamento della seconda rata dell’IMU non è dovuto, totalmente o parzialmente, in relazione:
- alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
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